05/12/2014 - Lavoro nero: come fare denuncia e le sanzioni per il datore di lavoro - UNAL

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05/12/2014 - Lavoro nero: come fare denuncia e le sanzioni per il datore di lavoro

Notizie
Lavoro nero: maxisanzione e sospensione attività imprenditoriale dopo il decreto legge 112/08 convertito in legge 133/08
Con la pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale n.192 del 18.8.08 del decreto del Ministro del Lavoro  datato9.7.08, contenente le “modalità di tenuta e conservzione del Libro unico lavoro e la disciplin a del regime  transitorio”,ha trovato  completamento il percorso tracciato dal dec.legge 112/08 e dalla le gge di conversione 133/08    per la semplificazione degli adempimenti   dei datori di lavoro,caratterizzata tra l’altro dall’abolizione del libro matricola e registro d’impresa

Si ritiene confacente di aggiugere peraltro essere innegabile che le disposizioni sul Lul hanno  determinato,  a far data dal 18 agosto scorso, conseguenze e riflessi sulla nozione e sulla disciplina per l’accertamento del lavoro nero,nonchè sull’applicazione della maxisanzione e del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale,da cui  oggettivamente   non possono prescindere soprattutto gli organi interessati alla vigilanza sul lavoro e sulla legislazione sociale,che al contrario  nel programmare ed esercitare le iniziative e gli interventi di competenza  devono  tenerne opportunamente  conto,in relazione a quanto di   seguito si osserva

Anzitutto sembra adeguato  e videnziare che l’entrata in vigore della normativa sul Lul non ha  comportato variazioni ai testi legislativi vigenti sulla nozione di lavoro nero,così che ,anche dopo il 18.8.08, per la definizione  del suddetto si continua a fare riferime nto alle seguenti disposizioni:

-art.3 comma 3 dec.legge 12/02 convertito in legge 73/02,come sostitruito dall’art,36 bis comma 7 dec.legge 223/06 convertito in legge 248/06 concernente la maxisanzione,

-art.1 comma 1192  legge 296/06 sul procedimento per  l’emersione del lavoro nero,

-art.14 dec.leg.vo 81/08,come modificato dal dec.legge 112/08 sulla disciplina della sopspensione dell’attività imprenditoriale per lavorfo nero.

Nelle sopra elencate norme il legislatore per individuare i lavoratori in nero precisa che trattasi di soggetti” non risultanti dalle scitture o altra documentazione obbligatoria”.Ma è proprio la individuazione dei documenti dalla  cui esistenza ovvero  mancanza  dipende il riconoscimento o la negazione in modo certo  della    presenza  del lavoro sommerso,che ha  cost ituito nel pa ssato e costituiscef orse ancor più attualmente una problematica complessa e delicata,che,affrontata con qualche successo ma non  risolta definitivamente,rischia di essere considerata e trattata con maggiore diffidenza dopo l’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti il libro unico

Prima  del 18.8.08,le direttive della DGAI del Ministero del Lavoro(nota del 16.2.2006),trattando del’argomento in esame,individuavano come documentazione prioritariamente se non esclusivamet funzionale all’accertamento ed alla contestazione da parte degli ispettori per l’irregolarità dei rapporti di lavoro la seguente:

a) scritture sui libri  matricola e paga,

b) comunicazioni di assunzione ai servizi  per l’impiego, che per  la pluriefficacia delle stesse hanno anche sostituito la trasmisione del codice fiscale all’Inail e all’Ipsema,

c)lettera di assunzione da consegnare  al lavoratore con gli estremi di iscrizione del medesimo sul libro matricola.

E ‘ da dire che, mentre a pieno titolo lergislativo la no mativa previgente stabiliva  doversi  considerare in nero i soggetti non risultanti registrati nella documentazione predetta , dal 18 agosto scorso tale  determinazione va rivista,non potendo ricoscerle  l’identica validità  registrata nel periodo  e nella normativa preceden ti  ,in quanto si deve tener  conto che:

1)il Lul ha sostituito  gli aboliti registri  matricola e paga,mentre le registrazioni sullo stesso hanno tempi diversi rispetto  a quelli  di prima,

2)la lettera di assunzione risulta rimpiazzata dalla copia della comunicazione di assunzione al Centro Impiego ovvero del contratto di lavoro ,da consegnare prima dell’inizio  del lavoro e non già  all’atto di assunzione,

3 )gli adempimenti verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi ,in relazione alla pluriefficacia della comunicazione preventiva di assunzione ,sono ormai  in numero contenuto;

4)l’obbligo di esibizione della documentazione obbligatoria può far carico tanto direttamente sul datore di lavoro,quanto sui professionisti abilitati ex legge 12/79 e s ulle associazioni di  categoria  o centri servizi,che siano appositamente incaricati della tenuta e conservazione dei documenti di lavoro con l’onere di esibizione entro 15 giorni dalla richesta del personale   ispettivo;

5) le modalità di istituzione e conservazione del Lul (   realizzabili con eleborazione a stampa meccanografica,a stampa laser   oppure su supporti magnetici),pur non costituendo   una novità,in quialche modo influenzano e condizionano le problematiche in esame   6)sussiste la mancanza di un esplicito e preciso obbligo sia per la registrazione di alcuni dati relativi ai lavoratori prima ovvero all’atto delle prestazioni ,sia della rimessa di altri ad una pubblica amministrazione (es.consegna copia contratto individuale di lavoro).

Peraltro  non appare esagerato specificare che   le incertezze e le problematiche sull’individuazione effettiva e certa dei lavoratori in nero,stante anche il processo di semplificazione  e di riduzione degli adempimenti formali discendenti dall’adozine del   libro unico ,non sono soltanto quelle specificate  nei precednti numeri da 1) a 6),poichè alle predette si ritiene  sono da aggiungere   quelle connesse:

-alle situazioni di lavoro non accompagnate da supporti documentali( es.assunzioni determinate da stati di necessità  e per ragioni straordinarie ,che com ‘è noto non impongono la sussistenza della comunicazione di assunzione preventiva  al Centro Impiego);

- al ridotto numero di lavoratori da registrare sul LUL ,rispetto a quello pù ampio da iscrivere sul libro matricola,nonchè all’incertezza registrata circa l’iscrizione sul libro unico di determinati prestatori,quali ad ese mpio i soggetti previsti dall’art.23 dpr 1124/1965,nel testo novellato dal dec .legge 112/08, tanto che ,non essendo scontata la comunicazione per gli stessi al Centro Impiego,viene indicato dalla normativa che, prima del loro impiego in attivit à  lav orativa ,siano comunicati all’Inail.

In  definitiva è da t ener conto che il complesso delle nuove disposizioni porta ad evidenziare che attualmente,nel rispetto delle norme prima elencate contenenti  la nozione di lavoro nero,ap paiono rilevanti e decisive per accertare la regolarità dei rapporti di lavoro i seguenti  documenti:

- il libro unico lavoro o gli altri libri obbligatori nella fase transitoria;

- la comunicazione di assunzione al Centro impiego ;

-l’intervenuta consegna al lavoratore di copia della comunicazione di assunzione ovvero del contratto individuale  .

In siffatta situazione normativa e fermo restanto che per intuibili ed ovvii  motivi non può di regola considerarsi sufficiente per ritenere accertata l’esistenza del lavoro nero la sola     mancanza della comunicazione di assunzione preventiva  , mentre si auspica che trovi approvazione il Ddl approvato dal Consiglio dei  Ministri insieme  al dec.legge 112/08,poichè lo stesso contiene tra l’altro la modifica sostanziale dell’art.36 bis del dec .legge 223/06 convertito in legge 248/06, relativo alla regolamentazione della maxisanzione,è da ritenere indispensabile  che le strutture ed il personale  della vigilanza  si attengano con scupolosa  conformità  alle indicazioni fornite in merito   dalla circolare minsteriale n.20/08-paragrafo “La  maxisanzione contro il sommerso dopo il libro unico” .

Infatti ,sembra il caso di evidenziare che la predetta,nel  dare atto della profonda incisione intervenuta per effetto della disciplina sul Lul ai fini dedll’identificazione del lavoro nero e per l’applicazione della maxisanzione amministrativa pecuniaria da euro 1500 ad euro 12 mila  per ogni lavoratore,e maggiorazione di 150 euro a giornata di lavoro effettivo,provvede a tracciare le linee operative a cui il peronale ispettivo deve immancabilmente attenersi se nza condizioni ed indugi  con   precise  ed analitiche istruzioni contenute nei periodi quarto,quinto e sesto della stessa,in base a cui:

-viene raccomandato di acquisire confacenti informazioni nel corso degli acce ssi ipettivi   attraverso le dichiarazioni dei lavoratori sul luogo di lavoro ;

-s’indirizzano  gli ispettori a predisporre per prassi abituale e ricorrente uno specifico verbale di primo accesso,nel quale vanno riportati tutti i  dati analiticamente specificati dalla stessa circolare n.20/08,

-s’invita il personale della vigilanza in sede di accesso a richiedere l’esibizione  delle comunicazioni preventive di assun zione se obbligatorie ovvero altra documentazione sostitutiva legislativamete  prevista per non  occultare i rapporti di  lavoro,nonche’  a richiedere in  un  sec ondo momento  al datore di lavoro o ai prfessionisti abilitati o alle associazioni di c ategoria e centri servizi l’esibizione del libro unico ovvero del libro paga e del registro presenze nella fase transitoria  nei modi e nei tempi stabiliti;

-si sollecitano gli ispettori  a dar corso  alla   contestazione della maxisanzione ed eventualmente al   provvedimento di sospensione dell’attività i mprenditoriale ,anche a seguito del l’esame della documentazione richesta   ed acquisita nei tempi  fissati dalle disposizioni, qualora l’ispezione fa    emergere la mancanza della comunicazione obbliga toria di assunzione e  l’ass enza di scr itturazioni nel Lul o negli altri registri  utilizzabili per il periodo transitorio ,  nonche’ che non è stato possibile rilevare da altri adempimenti a carico del datore di lavoro (E mens,Dm10) la volontà aziendale di non occultare i rappoti di lavoro oggetto di verifica,considerando     che  in ogni ca so eventuali scritturazioni sui libri obbligatori intervenute in corso di accesso   dovrebbero   tr ovare conforto nei citati adempimenti.

Si concludono le presenti considerazioni,sottolineando di ritenere che il Ministero del Lavoro,che peraltro nell’ultimo periodo del citato paragrafo della   circolare n.20/08 si è riservato “ulteriori chiarimenti per  le modalità   applicative della  maxisanzione”,h a inteso porre le condizioni per raggiungere un duplice obbiettivo, cercando di rispettare le intenzioni       del legislatore autore delle disposizoni esaminate,ossia:  quello di   conformarsi agli indirizzi  di una regolamenta zione basata sulla semplificazione e  riduzione degli adempimeti a carico delle imprese  ed altresì quello di confermare  e possibilmente migliorare i risultati  registrati  nel recente passato da l l’azione di vigilanza  attraverso l ‘efficace lotta all’evasione ed elusione sul lavoro,   la significativa tutela dei trattamenti c ontrattuali,delle contribuzioni previdenziali ed assicurative ed   il rispetto  delle regole sulla prevenzione e sicurezza nei  luoghi di lavoro, così da dare consono esito alle richieste ed alle aspettative della collettività amministrata.


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