14/03/2014 - INAIL: Copertura assicurativa per missione e trasferta - UNAL

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14/03/2014 - INAIL: Copertura assicurativa per missione e trasferta

Notizie
L’ Inail, con la circolare nr. 52 del 23/10/2013, fornisce chiarimenti sugli infortuni in itinere ovvero in attualità di lavoro, con particolare attenzione agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori in missione e in trasferta. Meritano tutela e rimborso le ipotesi lesive accadute nell’arco temporale che va dal momento dell’inizio della missione/trasferta fino al rientro presso l’abitazione. Sussiste occasione di lavoro e quindi infortunio in itinere per gli eventi occorsi ai lavoratori durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere eseguita la prestazione lavorativa e viceversa, durante il tragitto dall’albergo del luogo in cui la missione  e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l’attività lavorativa. Questo poiché la missione è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attività di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione, uniche uniche le disposizioni si applicano ai casi futuri e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque , che non siano prescritte o con sentenza passate in giudicato. Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezioni dei seguenti casi: interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro; interruzioni/deviazioni “necessitate” ossia dovute a causa di forza maggiore (esempio: guasto meccanico, viabilità interrotta) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.: esigenze familiari) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevabili (es.: prestare soccorso) le brevi soste non alterano le condizioni di rischio. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo i trasporto privato, a condizione che sia necessitato l’uso a causa di : mancanza di mezzi pubblici di trasporto che collegano il luogo di abitazione con il luogo di lavoro; mancanza di coincidenza tra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro (es.: orario treno incompatibile) risparmio di tempo conseguito utilizzando il mezzo privato, tale tale da essere pari o superiore a un’ora per ogni tragitto, e il carattere di regolarità dello stesso oggettivamente riscontrabile; i tempi di attesa derivanti dall’uso dei mezzi pubblici troppo lunghi e tali da rendere troppo lunga l’assenza del lavoratore dalla famiglia; la notevole distanza tra l’abitazione e il luogo di lavoro, nel quale caso l’uso del mezzo privato è ritenuto giustificato per distanze superiori a 1 Km da percorrere a piedi per ogni singolo tragitto.
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