Convalida delle dimissioni - UNAL

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Convalida delle dimissioni

Notizie
La riforma Fornero (legge 92/2012, art. 4, commi 16-23) ha introdotto, allo scopo di contrastare il fenomeno delle cd. “dimissioni in bianco”, una nuova disciplina delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.

Prima della riforma la volontà del dipendente di interrompere il rapporto di lavoro poteva essere comunicata in qualsiasi forma, e produceva i propri effetti dal momento in cui era portata a conoscenza del datore di lavoro.

Attualmente, invece, la risoluzione del rapporto di lavoro diventa efficace solo a seguito di una particolare procedura:

·        il lavoratore presenta le proprie dimissioni (o sottoscrive la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro);

·        entro 30 giorni dalla ricezione delle dimissioni, il datore di lavoro deve acquisire dal lavoratore la convalida delle stesse, invitandolo, in forma scritta, a confermare formalmente la propria volontà di risolvere il rapporto di lavoro;

·        entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito, il lavoratore deve convalidare il recesso dal rapporto di lavoro, alternativamente:

-       presentandosi presso la Direzione Territoriale del Lavoro, il Centro per l’impiego territorialmente competente o la sede (ad es., sindacale) individuata dal C.C.N.L.;


La riforma Fornero (legge 92/2012, art. 4, commi 16-23) ha introdotto, allo scopo di contrastare il fenomeno delle cd. “dimissioni in bianco”, una nuova disciplina delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.

Prima della riforma la volontà del dipendente di interrompere il rapporto di lavoro poteva essere comunicata in qualsiasi forma, e produceva i propri effetti dal momento in cui era portata a conoscenza del datore di lavoro.

Attualmente, invece, la risoluzione del rapporto di lavoro diventa efficace solo a seguito di una particolare procedura:

·        il lavoratore presenta le proprie dimissioni (o sottoscrive la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro);

·        entro 30 giorni dalla ricezione delle dimissioni, il datore di lavoro deve acquisire dal lavoratore la convalida delle stesse, invitandolo, in forma scritta, a confermare formalmente la propria volontà di risolvere il rapporto di lavoro;

·        entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito, il lavoratore deve convalidare il recesso dal rapporto di lavoro, alternativamente:

-       presentandosi presso la Direzione Territoriale del Lavoro, il Centro per l’impiego territorialmente competente o la sede (ad es., sindacale) individuata dal C.C.N.L.;

-       sottoscrivendo una dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro (che l’azienda è obbligata ad inviare, entro 5 giorni dalla data in cui è prevista la cessazione del rapporto, al Centro per l’impiego).

In caso di mancata ricezione (o consegna), da parte del lavoratore, della lettera di invito alla convalida delle dimissioni entro il termine dei 30 giorni, le stesse si considerano senza effetto, ed il rapporto di lavoro riprende ad avere piena efficacia.

Nel caso in cui, invece, l’invito sia stato ricevuto ma il lavoratore non si sia attivato, entro 7 giorni, per completare la procedura di dimissioni, il rapporto di lavoro si considera comunque risolto allo scadere di tale termine.

Entro il termine dei 7 giorni dalla ricezione dell’invito il lavoratore può anche scegliere di revocare le proprie dimissioni (o la risoluzione consensuale): in tal caso, il rapporto di lavoro si ripristina - senza diritto alla retribuzione se non è stata svolta attività lavorativa -, purché il lavoratore offra contestualmente la propria prestazione lavorativa al datore di lavoro.

Per quanto riguarda la disciplina speciale prevista per le dimissioni della lavoratrice madre o in gravidanza (o il lavoratore padre) nei primi anni di vita del figlio, la riforma, fermo restando l’applicabilità della procedura già esistente (che ne prevede la convalida  presso il servizio ispettivo del Ministero del lavoro o presso il Centro per l’impiego), estende il periodo durante il quale la convalida delle dimissioni è necessaria da 1 a 3 anni di vita del bambino (o dal suo ingresso in famiglia se adottivo o in affido).

Rimane immutata la previsione di nullità del licenziamento intimato nel corso del primo anno di vita del bambino.
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