Intimidazioni del datore di lavoro - Cessazione del comportamento illegittimo - UNAL

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Intimidazioni del datore di lavoro - Cessazione del comportamento illegittimo

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D: Se durante lo sciopero il datore di lavoro pone in essere azioni tali da intimidire gli scioperanti tale comportamento costituisce condotta antisindacale? Come far cessare tale comportamento?

R: Se tale comportamento perdura e tale condotta effettivamente costituisce condotta antisindacale, l’organizzazione sindacale può esperire una sorta di procedura d’urgenza per la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro.
Con sentenza del 26 settembre 2007 la Corte di Cassazione ha chiarito che requisito essenziale dell'azione di repressione della condotta antisindacale, di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970, è l'attualità di tale condotta o il perdurare di tale condotta.

Ai fini dell'accertamento di tale presupposto, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può costituire preclusione dell'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale.
Nella logica del bilanciamento del diritto di sciopero e del diritto di libera iniziativa economica dell'imprenditore, entrambi garantiti da norme costituzionali, il primo non può dirsi leso quando il secondo sia esercitato per limitare gli effetti negativi dell'astensione dal lavoro sull'attività economica dell'azienda, affidando ad altri dipendenti i compiti degli addetti aderenti all'agitazione, senza che risultino violate norme poste a tutela di situazioni soggettive dei lavoratori.
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