Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - UNAL

Vai ai contenuti

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Notizie
L’impresa in crisi, che debba avviare procedure di licenziamento per riduzione del personale (cosiddetti licenziamenti per giustificato motivo oggettivo), non può espellere prima i dipendenti con maggiore anzianità di servizio rispetto a quelli più giovani; al contrario, nell’individuazione del personale da licenziare deve sempre procedere secondo principi di correttezza e buona fede.   A dirlo è il Tribunale di Bologna: la sentenza di pochi giorni fa [1] ha dato ragione a una lavoratrice che aveva perso il posto di lavoro perché l’azienda, colpita dalla crisi, aveva dovuto procedere a tagli di personale. La donna, però, aveva dimostrato in giudizio di avere una anzianità di servizio maggiore rispetto alle colleghe della stessa ditta.   Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per ragioni inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro [2], quando il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione del personale omogeneo e fungibile, deve avvenire individuando i soggetti da licenziare in base a principi di correttezza e buona fede. In altre parole, l’azienda in crisi deve sempre motivare le proprie scelte, al di là della semplice esigenza di ridurre il personale. Non si può quindi, in modo aprioristico, licenziare i lavoratori solo sulla base della loro maggiore anzianità di servizio e vicinanza all’età pensione.   Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha annullato il provvedimento espulsivo nei confronti della donna, perché illegittimo.

Per saperne di più: www.laleggepertutti.it
Torna ai contenuti