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Quando è indennizzabile l'infortunio occorso per recarsi a casa in pausa pranzo

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Non spetta se si può utilizzare agevolmente il mezzo pubblico sia all’andata che al ritorno
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 10 dicembre 2007, n. 25742, ha affermato che è considerato infortunio «in itinere» (e come tale viene indennizzato) l'incidente occorso al lavoratore che nella pausa pranzo si reca dal luogo di lavoro (sprovvisto di mensa aziendale) alla propria abitazione.
Tale infortunio, però, è indennizzabile a condizione che l’uso del mezzo privato di trasporto si sia reso necessario in base ad una ragionevole scelta del lavoratore.
Se, invece, il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro può essere agevolmente coperto, anche per il ritorno, mediante l’uso del mezzo pubblico, l’infortunio non viene indennizzato.

Fatto e diritto - Un dipendente bancario aveva convenuto in giudizio l'Inail chiedendone la condanna alla corresponsione di una rendita per l'infortunio in itinere occorsogli mentre, nell'ora di pausa pranzo, si recava in motocicletta dalla sede della banca alla propria abitazione e veniva investito da un autoveicolo, riportando serie lesioni personali.
Il dipendente aveva sostenuto di essere costretto a recarsi a casa per il pranzo in motorino perché nella sede di lavoro mancava una mensa aziendale e perché la frequenza dei mezzi pubblici di trasporto non gli consentiva di andare a casa e tornare nel breve tempo della pausa.
L'Inail si costituiva e resisteva, osservando che nella specie il ricorrente aveva fatto uso non necessitato del mezzo privato e che, così, aveva assunto un rischio elettivo non indennizzabile.
Il Tribunale respingeva il ricorso e la sentenza veniva confermata in secondo grado dalla Corte di Appello, per cui l'assicurato non aveva provato circostanze decisive, quali gli orari delle corse dei mezzi pubblici, la loro incompatibilità con l'orario di inizio e termine dell'intervallo destinato al pranzo, i tempi di percorrenza tra la sede dell'impresa e la propria abitazione.

Le ragioni dell’Inail - Secondo l’Inail gli orari del servizio pubblico di trasporto depositato dall'appellante non erano sufficienti per la mancanza di qualsiasi precisazione in ordine alle fermate di partenza e di arrivo. Per contro, l'Inail aveva dedotto che la distanza tra il posto di lavoro e l'abitazione dell'appellante fosse di soli km 2,5 e che le fermate dei mezzi pubblici distassero dalla sede dell'ufficio e dall'abitazione, rispettivamente, m. 200 e m. 100.

La decisione del Corte di Cassazione - Per la Corte di Cassazione non costituisce rischio elettivo l’uso del mezzo proprio di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro e per tornare alla propria abitazione quando la distanza non sia coperta da un regolare servizio di mezzi pubblici che assicurino il trasporto in tempi ragionevoli, specie quando, come nel caso di specie, il lavoratore, nello spazio di un’ora di pausa pranzo, deve raggiungere la propria abitazione, desinare e tornare al lavoro.
Dunque, nel caso di specie, l’incidente occorso al dipendente deve essere considerato infortunio «in itinere», e come tale indennizzato in quanto nella pausa pranzo si era recato dal luogo di lavoro, sprovvisto di mensa aziendale, alla propria abitazione.
Per la Corte di Cassazione tale infortunio è però indennizzabile a condizione che l’uso del mezzo privato di trasporto si sia reso necessario in base ad una ragionevole scelta del lavoratore.
Al contrario tale tipologia di infortunio non viene riconosciuta (e quindi non viene indennizzata) qualora il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro possa essere agevolmente coperto, anche per il ritorno, mediante l’uso del mezzo pubblico.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 25742 del 10 dicembre 2007
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