Tfr: l’indennità deve essere versata quando il dipendente lascia l’azienda - UNAL

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Tfr: l’indennità deve essere versata quando il dipendente lascia l’azienda

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IL SOLE - 04 APRILE 2002

CASSAZIONE E LAVORO - L’indennità deve essere versata quando il dipendente lascia l’azienda

IL TFR ESIGE IL PAGAMENTO IMMEDIATO

ROMA - Calcolatrice alla mano e contante pronto quando il lavoratore lascia l’azienda.L’imprenditore è tenuto a corrispondere il trattamento di fine rapporto nell’immediatezza della cessazione del rapporto.Se così non è, paga anche gli interessi e rivalutazione sulla somma per ogni giorno di ritardo.
Interpretazione rigida della Corte di Cassazione ( sentenza 4822 del 4 aprile ) sull’articolo 2120 del Codice civile,la norma che disciplina l’indennità dovuta ai dipendenti che salutano definitivamente il loro vecchio datore. Il codice recita: “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato,il prestatore ha diritto a un trattamento di fine rapporto “.Per la Corte una simile dicitura non lascia dubbi sul fatto che l’obbligazione prevista nasca nel momento esatto in cui il rapporto si conclude.
Perciò , il giorno che il dipendente dice addio al suo posto di lavoro è lo stesso in cui dovrebbe intascare la somma accumulata negli anni di fatica. Da quel preciso istante l’ex dipendente diventa creditore dell’azienda. L’ulteriore conferma, cioè , del suo diritto achidere in qualsiasi momento il pagamento di quanto gli è dovuto.
Se anche fosse vero , infatti , che l’articolo2120 non indica con certezza la data di erogazione del Tfr , si potrebbe invocare un’altra norma del Codice civile a sostegno della pretesa del dipendente : l’rticolo 1183 . Quest’ultimo stabilisce che “ se non è determinante il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita , il creditore può esigerla immediatamente ”. Circondando di una palizzata giuridica così solida il proprio ragionamento , la Corte di Cassazione non lascia molto margine di “ interferenza ” agli accordi di categoria.
Con la decisione , nello specifico , la Cassazione ha respinto il ricorso della Fiat Auto Spa che sosteneva di non aver potuto liquidare subito un suo ex dipendente il dovuto perchè era stato necessario effettuare i calcoli delle variazioni dell’indice Istat , maturati nel mese precedente la risoluzione del contratto. L’azienda poi sperava che i giudici potessero rileggere in un’altra ottica l’articolo 26 del contratto nazionale dei metalmeccanici privati , nel punto in cui dispone il pagamento del Tfr “ all’atto della risoluzione del rapporto ”. Niente da fare , i giudici non si sono mossi dalle loro posizioni che si sono addirittura irrigidite rispetto ad un’analoga vicenda , decisa poche settimane prima.
Nella sentenza 4222 del 25 Marzo infatti , la Cassazione aveva visto sempre contrapposte la Fiat e un ex dipendente che reclamava il diritto agli interessi per il ritardo di quaranta giorni ( lo stesso ritardo dell’altro ) nel pagamento di quanto gli spettava. In questo caso , però il Collegio decidente ha ritenuto opportuno circoscrivere al questione alla sola categoria dei metalmeccanici , visto che si è determinato a dare ragione al lavoratore , esclusivamente in base all’interpretazione del citato articolo 26 del contratto nazionale. In relazione alla regola di carattere generale , era passato , invece , il principio senz’altro più blando in base al quale il Tfr produce rivalutazione e interessi legali dalla cessazione del rapporto , “ purchè a tale data possa essere stato determinato e, perciò , sia divenuto esigibile” , Il trattamento – aveva precisato la Corte – “ è un obbligo del datore di lavoro . condizionato al fatto che egli a tale data sia a conoscenza di tutti gli elementi che lo compongono”,
Nella pronuncia più recente ( la 4822 di prossima pubblicazione su “ La Normativa ” ) , a quanto pare , la sezione Lavoro si è lasciata prendere dalla teoria e ha siglato un principio discutibile nella pratica . Dal punto di vista tecnico-giuridico il ragionamento di legittimità non fa una piega , ma dà una spallata alla consolidata consuetudinedegli imprenditori di concedersi un “ certo margine di tempo ”.BEATRICE DALIA

LE INDICAZIONI A CONFRONTO – Il contenuto delle pronuncie della Cassazione

Corte di cassazione 25-03-2002 . numero 4222
Il pagamento del Tfr alla data dalla cessazione del rapporto di lavoro costituisce un obbligo del datore condizionato dal fatto che egli a tale data sia a conoscenza di tutti gli elementi di calcolo che lo compongono . Ne consegue ghe il Tfr , pur maturando alla data della cessazione del rapporto di lavoro , da tale data produce rivalutazione e interessi legali purchè a tale data possa essere stato determinato e , perciò , sia diventato esigibile . In caso contrario produce gli accessori dal giorno in cui il credito può essere liquidato nel suo integrale ammontare , anche se ciò si realizza , per la successiva acquisita conoscenza di tuti gli elementi di calcolo , dopo la cessazione del rapporto di lavoro . Termine inderogabile per il pagamento del Tfr è il momento in cui può essere liquidato nel suo imtergrale ammontare e, quindi , il momento della cessazione del rapporto di lavoro se in tale momento il Tfr è determinabile .

Corte di cassazione 04-04-2002 . numero 4822
L’articolo 2120 del Codice civile , secondo cui in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato , il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto , no lascia dubbi sulla circostanza che l’obbligazione trova fonte nella cessazione del rapporto che ne rappresenta , quindi , il momento genetico a partire dal quale deve essere adempiuta . Inoltre , se si dovesse ritenere, anche solo come ipotesi , che la norma in questione non determini con esattezza il tempo di esecuzione dell’obbligazione , il creditore potrebbe, in ogni caso esigerla immediatamente in virtù del primo comma dell’articolo 1183 del Codice civile , sicchè sin dal suo sorgere l’obbligazione diventaproduttiva di interessi . Nè un successivo accordo collettivo , modificativo del CCNL di categoria , può incidere sul precetto dell’articolo 2120 del Codice civile .

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