05/12/2014 - Lavoro nero: come fare denuncia e le sanzioni per il datore di lavoro
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Lavoro nero: maxisanzione e sospensione attività imprenditoriale dopo il decreto legge 112/08 convertito in legge 133/08
Con la pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale n.192 del 18.8.08 del decreto del Ministro del Lavoro datato9.7.08, contenente le “modalità di tenuta e conservzione del Libro unico lavoro e la disciplin a del regime transitorio”,ha trovato completamento il percorso tracciato dal dec.legge 112/08 e dalla le gge di conversione 133/08 per la semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro,caratterizzata tra l’altro dall’abolizione del libro matricola e registro d’impresa
Si ritiene confacente di aggiugere peraltro essere innegabile che le disposizioni sul Lul hanno determinato, a far data dal 18 agosto scorso, conseguenze e riflessi sulla nozione e sulla disciplina per l’accertamento del lavoro nero,nonchè sull’applicazione della maxisanzione e del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale,da cui oggettivamente non possono prescindere soprattutto gli organi interessati alla vigilanza sul lavoro e sulla legislazione sociale,che al contrario nel programmare ed esercitare le iniziative e gli interventi di competenza devono tenerne opportunamente conto,in relazione a quanto di seguito si osserva
Anzitutto sembra adeguato e videnziare che l’entrata in vigore della normativa sul Lul non ha comportato variazioni ai testi legislativi vigenti sulla nozione di lavoro nero,così che ,anche dopo il 18.8.08, per la definizione del suddetto si continua a fare riferime nto alle seguenti disposizioni:
-art.3 comma 3 dec.legge 12/02 convertito in legge 73/02,come sostitruito dall’art,36 bis comma 7 dec.legge 223/06 convertito in legge 248/06 concernente la maxisanzione,
-art.1 comma 1192 legge 296/06 sul procedimento per l’emersione del lavoro nero,
-art.14 dec.leg.vo 81/08,come modificato dal dec.legge 112/08 sulla disciplina della sopspensione dell’attività imprenditoriale per lavorfo nero.
Nelle sopra elencate norme il legislatore per individuare i lavoratori in nero precisa che trattasi di soggetti” non risultanti dalle scitture o altra documentazione obbligatoria”.Ma è proprio la individuazione dei documenti dalla cui esistenza ovvero mancanza dipende il riconoscimento o la negazione in modo certo della presenza del lavoro sommerso,che ha cost ituito nel pa ssato e costituiscef orse ancor più attualmente una problematica complessa e delicata,che,affrontata con qualche successo ma non risolta definitivamente,rischia di essere considerata e trattata con maggiore diffidenza dopo l’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti il libro unico
Prima del 18.8.08,le direttive della DGAI del Ministero del Lavoro(nota del 16.2.2006),trattando del’argomento in esame,individuavano come documentazione prioritariamente se non esclusivamet funzionale all’accertamento ed alla contestazione da parte degli ispettori per l’irregolarità dei rapporti di lavoro la seguente:
a) scritture sui libri matricola e paga,
b) comunicazioni di assunzione ai servizi per l’impiego, che per la pluriefficacia delle stesse hanno anche sostituito la trasmisione del codice fiscale all’Inail e all’Ipsema,
c)lettera di assunzione da consegnare al lavoratore con gli estremi di iscrizione del medesimo sul libro matricola.
E ‘ da dire che, mentre a pieno titolo lergislativo la no mativa previgente stabiliva doversi considerare in nero i soggetti non risultanti registrati nella documentazione predetta , dal 18 agosto scorso tale determinazione va rivista,non potendo ricoscerle l’identica validità registrata nel periodo e nella normativa preceden ti ,in quanto si deve tener conto che:
1)il Lul ha sostituito gli aboliti registri matricola e paga,mentre le registrazioni sullo stesso hanno tempi diversi rispetto a quelli di prima,
2)la lettera di assunzione risulta rimpiazzata dalla copia della comunicazione di assunzione al Centro Impiego ovvero del contratto di lavoro ,da consegnare prima dell’inizio del lavoro e non già all’atto di assunzione,
3 )gli adempimenti verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi ,in relazione alla pluriefficacia della comunicazione preventiva di assunzione ,sono ormai in numero contenuto;
4)l’obbligo di esibizione della documentazione obbligatoria può far carico tanto direttamente sul datore di lavoro,quanto sui professionisti abilitati ex legge 12/79 e s ulle associazioni di categoria o centri servizi,che siano appositamente incaricati della tenuta e conservazione dei documenti di lavoro con l’onere di esibizione entro 15 giorni dalla richesta del personale ispettivo;
5) le modalità di istituzione e conservazione del Lul ( realizzabili con eleborazione a stampa meccanografica,a stampa laser oppure su supporti magnetici),pur non costituendo una novità,in quialche modo influenzano e condizionano le problematiche in esame 6)sussiste la mancanza di un esplicito e preciso obbligo sia per la registrazione di alcuni dati relativi ai lavoratori prima ovvero all’atto delle prestazioni ,sia della rimessa di altri ad una pubblica amministrazione (es.consegna copia contratto individuale di lavoro).
Peraltro non appare esagerato specificare che le incertezze e le problematiche sull’individuazione effettiva e certa dei lavoratori in nero,stante anche il processo di semplificazione e di riduzione degli adempimenti formali discendenti dall’adozine del libro unico ,non sono soltanto quelle specificate nei precednti numeri da 1) a 6),poichè alle predette si ritiene sono da aggiungere quelle connesse:
-alle situazioni di lavoro non accompagnate da supporti documentali( es.assunzioni determinate da stati di necessità e per ragioni straordinarie ,che com ‘è noto non impongono la sussistenza della comunicazione di assunzione preventiva al Centro Impiego);
- al ridotto numero di lavoratori da registrare sul LUL ,rispetto a quello pù ampio da iscrivere sul libro matricola,nonchè all’incertezza registrata circa l’iscrizione sul libro unico di determinati prestatori,quali ad ese mpio i soggetti previsti dall’art.23 dpr 1124/1965,nel testo novellato dal dec .legge 112/08, tanto che ,non essendo scontata la comunicazione per gli stessi al Centro Impiego,viene indicato dalla normativa che, prima del loro impiego in attivit à lav orativa ,siano comunicati all’Inail.
In definitiva è da t ener conto che il complesso delle nuove disposizioni porta ad evidenziare che attualmente,nel rispetto delle norme prima elencate contenenti la nozione di lavoro nero,ap paiono rilevanti e decisive per accertare la regolarità dei rapporti di lavoro i seguenti documenti:
- il libro unico lavoro o gli altri libri obbligatori nella fase transitoria;
- la comunicazione di assunzione al Centro impiego ;
-l’intervenuta consegna al lavoratore di copia della comunicazione di assunzione ovvero del contratto individuale .
In siffatta situazione normativa e fermo restanto che per intuibili ed ovvii motivi non può di regola considerarsi sufficiente per ritenere accertata l’esistenza del lavoro nero la sola mancanza della comunicazione di assunzione preventiva , mentre si auspica che trovi approvazione il Ddl approvato dal Consiglio dei Ministri insieme al dec.legge 112/08,poichè lo stesso contiene tra l’altro la modifica sostanziale dell’art.36 bis del dec .legge 223/06 convertito in legge 248/06, relativo alla regolamentazione della maxisanzione,è da ritenere indispensabile che le strutture ed il personale della vigilanza si attengano con scupolosa conformità alle indicazioni fornite in merito dalla circolare minsteriale n.20/08-paragrafo “La maxisanzione contro il sommerso dopo il libro unico” .
Infatti ,sembra il caso di evidenziare che la predetta,nel dare atto della profonda incisione intervenuta per effetto della disciplina sul Lul ai fini dedll’identificazione del lavoro nero e per l’applicazione della maxisanzione amministrativa pecuniaria da euro 1500 ad euro 12 mila per ogni lavoratore,e maggiorazione di 150 euro a giornata di lavoro effettivo,provvede a tracciare le linee operative a cui il peronale ispettivo deve immancabilmente attenersi se nza condizioni ed indugi con precise ed analitiche istruzioni contenute nei periodi quarto,quinto e sesto della stessa,in base a cui:
-viene raccomandato di acquisire confacenti informazioni nel corso degli acce ssi ipettivi attraverso le dichiarazioni dei lavoratori sul luogo di lavoro ;
-s’indirizzano gli ispettori a predisporre per prassi abituale e ricorrente uno specifico verbale di primo accesso,nel quale vanno riportati tutti i dati analiticamente specificati dalla stessa circolare n.20/08,
-s’invita il personale della vigilanza in sede di accesso a richiedere l’esibizione delle comunicazioni preventive di assun zione se obbligatorie ovvero altra documentazione sostitutiva legislativamete prevista per non occultare i rapporti di lavoro,nonche’ a richiedere in un sec ondo momento al datore di lavoro o ai prfessionisti abilitati o alle associazioni di c ategoria e centri servizi l’esibizione del libro unico ovvero del libro paga e del registro presenze nella fase transitoria nei modi e nei tempi stabiliti;
-si sollecitano gli ispettori a dar corso alla contestazione della maxisanzione ed eventualmente al provvedimento di sospensione dell’attività i mprenditoriale ,anche a seguito del l’esame della documentazione richesta ed acquisita nei tempi fissati dalle disposizioni, qualora l’ispezione fa emergere la mancanza della comunicazione obbliga toria di assunzione e l’ass enza di scr itturazioni nel Lul o negli altri registri utilizzabili per il periodo transitorio , nonche’ che non è stato possibile rilevare da altri adempimenti a carico del datore di lavoro (E mens,Dm10) la volontà aziendale di non occultare i rappoti di lavoro oggetto di verifica,considerando che in ogni ca so eventuali scritturazioni sui libri obbligatori intervenute in corso di accesso dovrebbero tr ovare conforto nei citati adempimenti.
Si concludono le presenti considerazioni,sottolineando di ritenere che il Ministero del Lavoro,che peraltro nell’ultimo periodo del citato paragrafo della circolare n.20/08 si è riservato “ulteriori chiarimenti per le modalità applicative della maxisanzione”,h a inteso porre le condizioni per raggiungere un duplice obbiettivo, cercando di rispettare le intenzioni del legislatore autore delle disposizoni esaminate,ossia: quello di conformarsi agli indirizzi di una regolamenta zione basata sulla semplificazione e riduzione degli adempimeti a carico delle imprese ed altresì quello di confermare e possibilmente migliorare i risultati registrati nel recente passato da l l’azione di vigilanza attraverso l ‘efficace lotta all’evasione ed elusione sul lavoro, la significativa tutela dei trattamenti c ontrattuali,delle contribuzioni previdenziali ed assicurative ed il rispetto delle regole sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, così da dare consono esito alle richieste ed alle aspettative della collettività amministrata.