06/03/2015 - Straordinario fuori busta paga: normativa e sanzioni
Notizie
Il Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito posto dalla Direzione regionale lavoro del Veneto (nota n. 2642 del 6 febbraio 2014), individua precise sanzioni applicabili al datore di lavoro che retribuisce il lavoro straordinario svolto daidipendenti fuori busta paga, non computandolo nel prospetto paga.
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Normativa
Le disposizioni normative riguardanti il lavoro straordinario prevedono che la computazione avvenga a parte e secondo le maggiorazioni retributive previste daicontratti collettivi di lavoro (art. 5, comma 5, d.lgs. n. 66/2003).
i datori di lavoro, inoltre, devono consegnare ai lavoratori dipendenti un prospetto di paga nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione(artt. 1 e 3 L. n. 4/1953).
Sanzioni
In caso di mancata o ritardata consegna del prospetto paga, o in caso di omissione o inesattezza delle indicazioni contenute (dati anagrafici, qualifica professionale del lavoratore, periodo a cui si riferisce la retribuzione, assegni familiari, elementi che compongono la retribuzione e le singole trattenute), il datore paga una sanzione amministrativa compresa tra 125 e 770 euro.
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È anche prevista un’ammenda variabile da 25 a 154 per il datore di lavoro che conteggia lo straordinario nella retribuzione, ma senza evidenziarlo “a parte” nel prospetto paga, e/o non applicando la maggiorazione corretta.
Maggiorazioni
In questo ultimo caso, la sanzione è maggiorata da 154 a 1.032 euro se la violazionesi riferisce a più di cinque lavoratori o l’inadempimento si è verificato nel corso dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative.
Per approfondimenti: Ministero del Lavoro, nota n. 2642 del 6 febbraio 2014.