06/03/2015 - Stress da lavoro: quando scatta il risarcimento
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Superlavoro: malattia negata al dipendente se l’organico è stato concertato con i sindacati.
Di norma, al lavoratore spetta il risarcimento tutte le volte in cui sia stato sottoposto a un’eccessiva usura lavorativa di tipo psico-fisico: ciò, in pratica, si verifica quando sorge una patologia determinata dall’eccessivo lavoro svolto, purché esso sia stato causato non da una attitudine personale del dipendente a prendere “le cose di petto” o dalla sua indole ansiosa, ma dal comportamento doloso o colposo del datore. Per esempio, il dipendente che “non dorme la notte” nel pensare ai problemi di lavoro può avanzare una richiesta di indennizzo solo se sia stato il datore di lavoro ad onerarlo di un eccessivo carico di responsabilità, con un comportamento volontario o colpevole; ma non potrà farlo se questo è un suo aspetto caratteriale.
Ma attenzione: tale risarcimento, però, non spetta se l’organico dell’azienda è stato concertato con i sindacati e il dipendente non è costretto a svolgere regolarmente lo straordinario.
Inoltre, non si può chiedere il risarcimento per il danno conseguente all’esistenza di tensioni nei rapporti tra colleghi, che, secondo la giurisprudenza, va considerato come “normale” in un’impresa di grandi dimensioni; esso, quindi, non testimonia una responsabilità del datore di lavoro.
A dirlo è la Cassazione con una recente sentenza [1].
Tipica, come nel caso di specie, è l’insorgenza di una cardiopatia (leggi “Stress da lavoro e infarto: risarcimento assicurato”): le alterazioni del battito cardiaco, peraltro, non sono indennizzabili (secondo un precedente) tutte le volte in cui lavoratore possa astenersi dai carichi eccessivi di lavoro e non lo faccia per propria volontà.
Nel caso di impresa di grandi dimensioni, il dipendente potrebbe lamentare il fatto che il datore non abbia sopperito alle carenze d’organico, assegnandolo a svolgere un lavoro più qualificato e gravoso che abbia determinato lo stress emotivo e quindi la malattia cardiaca. In casi come questi, però, bisogna fare una precisazione, partendo proprio dai chiarimenti della Suprema Corte.
L’imprenditore è tenuto, nei confronti dei lavoratori, a predisporre non solo tutte le misure tassativamente e specificamente imposte dalla legge, ma ad adottare anche quelle altre misure idonee e necessarie (seppure non specificate da alcuna norma) a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore.
Dunque, il mancato adeguamento dell’organico aziendale, nonché il mancato impedimento di un superlavoro eccedente la normale tollerabilità, che abbia determinato danni alla salute del lavoratore, costituisce violazione sia della Costituzione [2] che del codice civile [3]. Ed è quindi causa di risarcimento anche quando (secondo la sentenza in commento) l’eccessivo impegno sia frutto di una scelta del lavoratore.
Il lavoratore dovrà contestare, e soprattutto provare, l’esistenza di ritmi di lavoro di particolare intensità, l’aver effettuato straordinario continuativo o comunque l’essere stato costretto a procrastinare la giornata lavorativa oltre il normale orario contrattuale.
Gioco più difficile, invece (come già detto), potrebbe avere un’azione giudiziale qualora risulti che gli organici siano stati concertati con le parti sindacali.
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[1] Cass. sent. n. 3989 del 27.02.2015.
[2] Art. 41 Cost.
[3] Art. 2087 cod. civ.
FONTE: www.laleggepertutti.it