15/04/2014 - Come cambia il contratto a tempo determinato? - UNAL

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15/04/2014 - Come cambia il contratto a tempo determinato?

Notizie
DL 34/2014:

Con il Decreto legge 34/2014, primo atto del Jobs Act del Governo Renzi, entra in vigore, dal 21 marzo 2014, la nuova normativa in materia di contratto a tempo a determinato.

Cosa cambia rispetto alla disciplina precedente?

Acausalità: scompare l’obbligo di indicare la causale, cioè le ragioni (di carattere tecnico, organizzativo, produttivo) che giustificano l’apposizione del termine al contratto (prima, invece, la causale era un elemento sostanziale del contratto, ed era anche l’aspetto più discusso in sede di contenzioso). L’acausalità trova applicazione per qualsiasi tipo di mansione, compresi i contratti di somministrazione.

Tetto massimo del 20%: come contrappeso all’abolizione della causale, è introdotto un tetto massimo alle assunzioni a termine, pari al 20% dell’organico complessivo (prima l’apposizione di eventuali limiti quantitativi era affidata esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale). Resta salva la facoltà, per i contratti collettivi, di individuare limiti quantitativi diversi (superiori o inferiori al 20%). Sono esenti dal tetto massimo del 20% le attività già in precedenza escluse dalle limitazioni contrattuali (contratti a carattere sostitutivo o stagionale, lavoratori over55, ecc.). Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, è prevista la possibilità di assumere 1 lavoratore a tempo determinato.

Otto proroghe in tre anni: il contratto a tempo determinato può essere prorogato, prima della scadenza, fino a 8 volte (senza motivazione), entro il tetto massimo dei 36 mesi (prima il contratto poteva essere prorogato una sola volta per “ragioni oggettive”).

Il Decreto non interviene sulla disciplina dei rinnovi (che, a differenza delle proroghe, presuppongono l’intervenuta scadenza del contratto). Pertanto, resta ferma la regola dello stop&go: terminato un contratto a termine, sarà possibile stipularne uno successivo solo dopo un intervallo di 10 giorni (se il contratto scaduto era di durata inferiore ai 6 mesi) o di 20 giorni (se la durata era superiore ai 6 mesi).
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