Contributi previdenziali
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Suprema Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza n. 6173 del 7 marzo 2008 I regimi per la prescrizione dei contributi previdenziali Quando può essere superiore o inferiore a cinque anni Redazione - RM - Pubblicata il 03/04/2008 Con sentenza del 7 marzo 2008, n. 6173, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto di giurisprudenza in ordine alla prescrizione di contributi previdenziali e all’interpretazione della norma di cui all’art. 3 della legge n. 335 del 1995 (che ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti) stabilendo che, con l’entrata in vigore di tale norma, opera un nuovo termine di prescrizione più breve che comincia a decorrere dalla data del 1° gennaio 1996 (fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale). Tale termine non può essere superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente. Così, le Sezioni Unite hanno composto un contrasto giurisprudenziale in accordo all'orientamento della sentenza 4153 del 2006 secondo cui «l'immediata introduzione del nuovo termine quinquennale per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, delinea una netta censura tra vecchio e nuovo, che determina effetti estintivi automatici sulle obbligazioni già in essere, incidendo direttamente sugli interessi contrapposti considerati dalla norma, e cioè da un lato quello dell'ente creditore alla riscossione dei contributi, dall'altro quello del lavoratore assicurato alla tutela della propria posizione previdenziale, che risulta compromessa dalla prescrizione dei contributi». Fatto e diritto Un lavoratore ha richiesto all’Inps, per la tutela della propria posizione previdenziale, l’inclusione di alcuni periodi contributivi e per il conteggio di tali contributi (due anni) che l’Inps riteneva prescritti. La decisione della Corte d’appello La Corte di Appello di Catania ha confermato l'accoglimento di opposizione a cartella esattoriale ed ha dichiarato la prescrizione di un credito vantato dall'Inps per contributi relativi a 2 anni, rilevando che il termine quinquennale di cui all'art. 3 della L.. n. 335/1995 era già scaduto all'epoca dell'accertamento ispettivo dell'Inps e della denuncia del lavoratore nel 1998. La decisione della Corte d’appello è stata rigettata in quanto, per i crediti azionati dall'Inps e dovuti per periodi precedenti all'entrata in vigore della l. n. 335/1995, trova applicazione la prescrizione decennale e non quella quinquennale. L'Inps e la S.C.C.I. (società di cartolarizzazione) hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la parte intimata non si è costituita. La causa è stata assegnata alle Sezioni Unite in relazione al contrasto di giurisprudenza registratosi sull'interpretazione dei commi 9 e 10 della l. n. 335/1995, con specifico riferimento alla questione della conservazione della prescrizione decennale per i contributi maturati in epoca antecedente alla legge in questione. La decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione La questione è stata sottoposta all'esame delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riguardo all'interpretazione dell'art. 3 della L. 8 agosto 1995 n. 335, che al comma 9 così dispone: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Il successivo comma 10 stabilisce che “I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”. Con tale innovazione normativa, che ha posto notevoli problemi agli interpreti per la sua criticabile formulazione, è stato stabilito un regime prescrizionale diverso per i contributi di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche, rispetto a “tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria”: mentre per i primi la riduzione del termine di prescrizione a cinque anni opera - nei limiti che saranno precisati - dal 1 gennaio 1996, per le seconde il termine diviene immediatamente quinquennale dalla entrata in vigore della legge”. In base a diversi orientamenti già espressi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, quando una nuova legge stabilisca un termine più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l'abbreviazione, purché, a norma della legge precedente, non residui un termine minore. Per le Sezioni Unite, a tale regola bisogna far riferimento per affermare che, con l'entrata in vigore della legge che ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti opera, fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale, il nuovo termine di prescrizione più breve, che comincia peraltro a decorrere dalla data del 1° gennaio 1996; non può essere, quindi, superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore, se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente. Suprema Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza n. 6173 del 7 marzo 2008