Danno morale riconosciuto al lavoratore infortunato: cosa garantisce la polizza all’azienda
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l datore di lavoro è esonerato solo se dimostra di averlo adeguatamente protetto
Con sentenza del 7 aprile 2008, n. 8973, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso avanzato da una società che era stata condannata dalla Corte d’Appello al pagamento del danno morale in favore del dipendente infortunato sul posto di lavoro. La Corte, infatti, ha ritenuto la società responsabile della mancata adozione delle misure di protezione per violazione dell’articolo 2087 del Codice civile (“Tutela delle condizioni di lavoro”), stabilendo che il datore di lavoro deve dimostrare di aver adempito all’obbligo di protezione del dipendente infortunato. In caso contrario deve rispondere del danno morale.
Fatto e diritto
Un dipendente, vittima di un infortunio sul lavoro (a seguito dello scoppio di una gomma di un camion aziendale all'atto del rigonfiaggio dopo la riparazione), aveva ottenuto dall'Inail l'indennità per l'inabilità temporanea e la costituzione di una rendita per l'inabilità permanente.
Al tempo stesso chiedeva la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico e del danno morale.
La società convenuta contestava tale domanda e chiamava in causa la compagnia di assicurazioni (Sai), che si costituiva ed eccepiva la non operatività della polizza.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il datore di lavoro al risarcimento del danno biologico e morale nella misura di L. 183.760.000, oltre accessori di legge, condannando la compagnia assicuratrice a tenere indenne la società.
La Sai in Corte d’Appello opponeva l'inoperatività della polizza e chiedeva alla società assicurata la restituzione della somma di Euro 133.246 corrisposta all'infortunato in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché di sentir dichiarare che la somma determinata dal Tribunale era fissata ai valori attuali e non doveva essere rivalutata.
Il dipendente, a sua volta, proponeva appello incidentale, chiedendo che fosse determinata in maggior misura la somma liquidata a titolo di danno morale.
La società, infine, proponeva appello incidentale condizionato mirato alla reiezione della domanda dell'infortunato e, in subordine, alla dichiarazione che la somma eventualmente spettante non era soggetta a rivalutazione.
La decisione della Corte di Appello
La Corte di Appello riformava la sentenza respingendo la domanda di garanzia e condannava la società a rimborsare alla Sai la somma da questa pagata all'infortunato oltre interessi; condannava altresì la stessa società a pagare in favore dell’infortunato la somma liquidata dal primo giudice con l’aggiunta degli interessi legali sul capitale (devalutato di anno in anno dal giorno del sinistro a quello della sentenza di primo grado) e degli interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza impugnata a quella del pagamento.
Per la corte d’Appello, infatti, la clausola della polizza di assicurazione prevedeva solo la garanzia della responsabilità civile e copriva solo il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa e non anche il danno morale e biologico, aventi natura non patrimoniale.
Per questo la società assicurata doveva restituire alla Sai la somma da questa già corrisposta all'infortunato in esecuzione della prima sentenza.
La Corte d’Appello, poi, rigettava l'appello della società (in quanto aveva accertato la responsabilità del datore nell'incidente) ed accoglieva il motivo subordinato proposto dal datore, rilevando che l'obbligazione di risarcimento del danno biologico e di quello morale sono debiti di valore che debbono essere quantificati al momento della loro liquidazione (e quindi al momento della pronunzia della sentenza), di modo che, per evitare indebiti arricchimenti, gli interessi avrebbero dovuto essere pagati dalla data del sinistro alla data della sentenza, ma non sulla somma determinata al momento della pronunzia, bensì su quella devalutata di anno in anno fino alla data del sinistro.
Per quanto attiene all'appello dell'infortunato, la Corte d’Appello aveva ritenuto adeguato l'importo fissato per il risarcimento con riguardo sia alla personalizzazione del danno che alla ai criteri di liquidazione adottati.
Contro tale sentenza, la società ha presentato ricorso in Cassazione, cui hanno risposto con controricorso la Fondiaria-Sai s.p.a. (nuova ragione sociale della soc. Sai) ed il dipendente che ha proposto anche ricorso incidentale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha riconfermato il principio costantemente affermato dalla stessa e cioè che l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione circa la portata e l'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da congrua motivazione.
In ordine alla garanzia della polizza della Sai, la Corte di Cassazione ha condiviso poi quanto deciso dalla Corte d’Appello che aveva stabilito che tale garanzia veniva offerta solo per quanto il datore fosse tenuto a pagare «quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti ed assicurati ai sensi del t.u. D.P.R. 30.6.65 n. 1124 per gli infortuni... da essi sofferti», e quindi solo per coprire il danno patrimoniale e non anche quello biologico e quello morale, richiamando la corposa giurisprudenza di legittimità che esclude (nel regime antecedente al d.lgs. n. 38 del 2000) la copertura di tali voci di danno dalla assicurazione antinfortunistica obbligatoria.
La Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha respinto quindi il ricorso della società che era ricorsa in Appello per essere stata condannata al pagamento del danno morale in favore del dipendente infortunato sul posto di lavoro ed ha ritenuto la stessa società responsabile della mancata adozione delle misure di protezione per violazione dell’articolo 2087 del Codice civile (“Tutela delle condizioni di lavoro”).
Con tale sentenza la Cassazione ha stabilito quindi che il datore di lavoro deve dimostrare di aver adempito all’obbligo di protezione del dipendente infortunato, altrimenti in caso contrario deve rispondere del danno morale.
Per la Corte di Cassazione il contratto di lavoro obbliga uno dei contraenti (il datore di lavoro) a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica e psichica dell'altro ex art. 2087 c.c., e per questo non può sussistere alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento del danno morale, dato che la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c. cioè di aver dimostrato di aver prestato tutte quelle misure necessarie per evitarlo.
Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, una volta ricostruita nella sua materialità la dinamica dell'infortunio, ha concluso per la responsabilità del datore di lavoro sia ai sensi dell'art. 2049 c.c. (per l'ipotesi che si ritenesse che l'ordine da cui era scaturito il sinistro fosse stato impartito da persona diversa dal legale rappresentante dell'impresa), sia per violazione di specifiche norme antinfortunistiche, sia per violazione dell'art. 2087 c.c., ritenendo così giustificata, per i principi sopra indicati, la condanna al risarcimento del danno morale del datore.
Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 8973 del 7 aprile 2008