Licenziamento: diritto di difesa e diritto di riservatezza
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Nella lettera di contestazione disciplinare il datore di lavoro deve indicare le circostanze concrete del fatto per assicurare al lavoratore il diritto di difesa, con priorità rispetto al diritto alla riservatezza di terzi.
L'esposizione delle specifiche modalità di accadimento dell'infrazione, infatti, è necessaria per assicurare al lavoratore il diritto di difesa e consentirgli così di replicare alla contestazione, opponendo eventualmente circostanze incompatibili con la denuncia. In proposito è stato ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore, accusato di molestie nei confronti di una collega.
Il datore di lavoro, nel contestare l'addebito, aveva omesso di indicare il nome della vittima, per tutelarne la riservatezza. Conseguentemente il lavoratore, non conoscendo le circostanze specifiche dell'addebito, non aveva potuto difendersi adeguatamente ed ha quindi impugnato il licenziamento.
La Corte di Cassazione ha dato ragione al lavoratore, affermando che il diritto di riservatezza non può compromettere il diritto di difesa, qualora ne possa derivare la perdita di diritti fondamentali quali quello al posto di lavoro. Il giudice deve sempre mettere a confronto gli interessi in gioco al fine di individuare quello da privilegiare nel caso concreto (Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 agosto 2010, n. 18279)