Valide le registrazioni come prove nei confronti del datore di lavoro
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Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 16 gennaio – 8 maggio 2007, n. 10430 Presidente Senese – Relatore De Renzis Pm Patrone – difforme – Ricorrente G. Immobiliare Sas – Controricorrente D. N.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Prato con sentenza n. 4 del 2002 rigettava la domanda proposta da Angela D. N. contro P. Invest SAS di P. Luigi e C. per ottenere il risarcimento del danno da mancato guadagno per £ 26.533.652, conseguente alle dimissioni dal lavoro rassegnate a causa delle ingiurie e molestie ricevute in ufficio e oggetto di denuncia penale.
Il Tribunale non riteneva provata la domanda, in quanto non era ammissibile l'interrogatorio formale di P. Luca, non rivestendo la carica di legale rappresentante della società né essendo ammissibile ai sensi dell'art. 2712 Cod. Civ. la consulenza tecnica di ufficio, volta alla trascrizione del nastro magnetico, in quanto la convenuta aveva contestato l’esistenza delle asserite conversazioni e della loro conformità ai fatti.
L'anzidetta decisione, impugnata dalla D. N. , è stata riformata, previo espletamento di consulenza fonografica, dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 213 del 2004, che, in parziale accoglimento dell'appello, ha condannato la G. Immobiliare al pagamento a favore dell'appellante della somma di € 8367,29, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
La Corte territoriale ha ritenuto ammissibile la consulenza tecnica per valutare gli elementi probatori desumibili dalle registrazioni fonografiche effettuate dalla D. N. , in quanto il disconoscimento della conformità ai fatti rappresentati non impedisce al giudice di trarre in via presuntiva argomenti di giudizio anche dalle riproduzioni meccaniche, ove sorrette da elementi gravi, precisi e concordanti.
Ciò premesso, il giudice di appello ha osservato che le risultanze della microcassetta registrata di cui alla consulenza tecnica confermavano il clima di particolare ostilità di P. Luca reazione alla richiesta di ferie della dipendente, come evidenziato dalle contestazioni disciplinari mosse e dalla minaccia di denuncia ai Carabinieri per contestati ammanchi, ove la D. N. non avesse presentato a breve la lettera di dimissioni, pur dichiarandosi la stessa disposta alla restituzione. In questa situazione, il avviso della Corte, erano da ritenersi giustificate sotto l’aspetto psicologico le dimissioni anticipate dalla D. N. al 6 dicembre 1996 rispetto alla scadenza del contratto a termine nel giugno successivo.
Circa l'entità del danno risarcibile la Corte ha liquidato l'anzidetto importo di € 8367,29, pari alle retribuzioni maturate fino alla scadenza del contratto. La società ricorre per cassazione contro l'anzidetta sentenza con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 C.P.C.
La D. N. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il. Primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 Cod. Civ. 116 C.P.C. e 2729 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 C.P.C. e n. 5 C.P.C.).
La G. Immobiliare sostiene che il giudice di appello non ha fatto buongoverno delle richiamate norme, in particolare dell'art. 2712 Cod. Civ., con riguardo all'ammissibilità della trascrizione del nastro magnetico, in quanto la stessa ricorrente, in sede di comparsa di costituzione. e risposta dinanzi al primo giudice, aveva disconosciuto la conformità ai fatti della registrazione prodotta dalla controparte e comunque che la conversazione registrata sul nastro fosse avvenuto con il tenore ivi risultante.
Ad avviso della ricorrente, l'art. 2112 Cod. Civ., se correrramente applicato, avrebbe dovuto escludere la possibilità da parte della Corte di Appello di provvedere alla trascrizione del nastro magnetico e di utilizzarne, quindi, il contenuto.
Da parte sua la controricorrente ha contestato le avverse deduzioni ed argomentazioni e ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo corretta la sentenza impugnata sia in ordine alla decisione di ammissione della trascrizione del nastro magnetico e della conseguente utilizzazione degli elementi di fatto emersi da tale trascrizione, sia in ordine alla decisione dì trarre argomenti di giudizio anche dalle riproduzioni meccaniche, ove sorretti, come nel caso di specie, da elementi gravi, precisi e concordanti.
Ciò posto sulle opposte linee difensive, questa Corte ritiene privi di pregio i rilievi della ricorrente.
Le statuizioni del giudice di appello sono condivisibili e non in contrasto con l'art. 2712 Cod. Civ., giacché la contestazione della società non ha riguardato il fatto della registrazione, ma le sue risultanze, valutate, come già detto, dallo stesso giudice in base ad elementi presuntivi ex art. 2729 Cod. Civ., quali il clima di particolare ostilità di P. Luca in reazione alla richiesta di ferie della dipendente D. N. e alla minaccia di denuncia penale ai Carabinieri per contestati ammanchi di cassa, ove la D. N. non avesse presentato a breve la lettera di dimissioni.
Sotto tale profilo può richiamarsi l’indirizzo giurisprudenziale il quale sostiene che il disconoscimento, che fa perdere alle riproduzioni meccaniche la loro qualità di prova e va distinto dal mancato riconoscimento – diretto o indiretto – che non esclude il libero apprezzamento da parte del giudice delle riproduzioni legittimamente acquisite, deve essere chiaro e circostanziato ed esplicito con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. n. 8998 del 2001).
Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione di tale orientamento, avendo ritenuto con apprezzamento in fatto, non censurato dalla ricorrente, che la contestazione mossa dalla difesa della società fosse generica, dal che la possibilità di un libero apprezzamento degli anzidetti elementi presuntivi ex art. 2729 Cod. Civ.
Questo Collegio non ignora altro indirizzo secondo il quale il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche (nella specie cassetta audiofonica) di cui all’art. 2712 Cod. Civ. non consente la formazione di prova piena (Cass. n. 12715 del 1998), ma ciò non può precludere al giudice la ricostruzione del contenuto della registrazione, contestato in modo generico, attraverso elementi gravi, precisi e concordanti, la cui consistenza nel caso di specie, come già evidenziato, è stata acclarata dalla Corte territoriale con accertamento adeguatamente motivato.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 Cod. Civ. e degli artt. 1453 e seguenti Cod. Civ. (art. 360 n. 3 C.P.C.). Al riguardo osserva che il giudice di appello ha in modo erroneo liquidato il danno nella misura delle retribuzioni maturande fino alla scadenza del contratto, laddove il pregiudizio, in mancanza di prova da parte della lavoratrice di un diverso e maggiore danno, è rappresentato unicamente dall’indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2119 Cod. Civ., che richiama l’art. 2118-2° comma Cod. Civ.
Il motivo è infondato.
La decisione del giudice di appello non è suscettibile di censura, in quanto nella specie non trattasi di rapporto a tempo indeterminato, in relazione al quale è prevista l'indennità sostitutiva del preavviso, ma di rapporto a termine, sicché correttamente il danno, subito dalla lavoratrice in conseguenza delle dimissioni per giusta causa, è stato determinato nella misura pari alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito fino alla scadenza del contratto (in questo senso si richiama Cass. n. 924 del 1996,, Cass. n. 6439 del 1995; Cass, n. 5600 del 1987).
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Ricorrono giusti motivi, in considerazione della non uniformità delle decisioni dei giudici di merito, per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.